Modello 730

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.

A partire dal 2020, il modello 730 potrà essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso 2019 o entro il 23 luglio 2020 (o comunque entro la data ordinaria di presentazione del modello 730).
Per le persone decedute successivamente al 23 luglio 2019, sarà possibile presentare esclusivamente il modello REDDITI PF.

La dichiarazione può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
  • tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Chi può presentare il modello 730

Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiamo percepito nel 2019:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
  • redditi assoggettabili a tassazione separata.

Correzioni

In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:

  • un modello 730 Rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
  • un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
  • un modello REDDITI PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

Si precisa che, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno.

Se si riscontra l’errore dopo il 20 giugno si può:

  • presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole per il contribuente;
  • presentare, tramite l’applicazione web, il modelli Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.

Scadenza per la presentazione della dichiarazione correttiva

Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:

  • il 10 novembre per il modello 730 integrativo;
  • il 30 novembre per il modello REDDITI PF 2020;
  • il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8 del DPR 322 del 1998).

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