{"id":1612,"date":"2024-03-04T12:43:13","date_gmt":"2024-03-04T11:43:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cafuil.trentino-sudtirol.it\/UILSGK\/?page_id=1612"},"modified":"2024-03-04T14:16:10","modified_gmt":"2024-03-04T13:16:10","slug":"infortuni-malattie-professionali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cafuil.trentino-sudtirol.it\/UILSGK\/infortuni-malattie-professionali\/","title":{"rendered":"Infortuni, malattie professionali"},"content":{"rendered":"<div id=\"fb-root\"><\/div>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1229 size-full\" src=\"https:\/\/www.cafuil.trentino-sudtirol.it\/UILSGK\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/ITAL-SANITa.png\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"300\" \/><\/p>\n<h2 style=\"background-color: #009fe3; padding-left: 10px;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-family: POPPINS;\">Infortuni, malattie professionali <\/span><\/span><\/strong><\/h2>\n<p>La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali<br \/>\nQuando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni.<br \/>\nIl patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica.<br \/>\nIl diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"shortcode_tabs vertical_tabs\" data-rt-animate=\"animate\" data-rt-animation-type=\"fadeIn\" data-rt-animation-group=\"single\"><div class=\"tabs_wrap\"><ul class=\"tabs clearfix\"><li><a href=\"#\">L'assicurazione INAIL<\/a><\/li><li><a href=\"#\"> I lavoratori assicurati<\/a><\/li><li><a href=\"#\">L'automaticit\u00e0 delle prestazioni<\/a><\/li><li><a href=\"#\">La Denuncia dell'Infortunio<\/a><\/li><li><a href=\"#\">La denuncia della Malattia Professionale<\/a><\/li><li><a href=\"#\"> Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL<\/a><\/li><li><a href=\"#\"> L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura<\/a><\/li><li><a href=\"#\"> La tutela degli infortuni in ambito domestico<\/a><\/li><\/ul><div class=\"panes\">\n <div class=\"pane fluid\">\nTutti i datori di lavoro in attivit\u00e0 a rischio,<strong> hanno l\u2019obbligo di assicurare i lavoratori all\u2019Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).<\/strong><br \/>\nQuesta assicurazione \u00e8 disciplinata dal Testo Unico 1124\/65 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 38\/2000 riguardo le prestazioni.<br \/>\nL\u2019Inail garantisce ai lavoratori, quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, l\u2019assistenza sanitaria e le prestazioni economiche previste dalla legge.<br \/>\nL\u2019assicurazione ha carattere obbligatorio, il datore di lavoro \u00e8 tenuto ad assicurare il lavoratore, quando vi sono le condizioni previste dalla legge, attraverso il pagamento del premio all\u2019INAIL. Il premio assicurativo \u00e8 interamente pagato dal datore di lavoro.<br \/>\nL\u2019assicurazione opera, in virt\u00f9 del principio di parit\u00e0 di trattamento, anche nei confronti dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia , ed in ragione di ci\u00f2 hanno diritto a tutte le prestazioni previste dalla legge.<br \/>\n<\/div>\n <div class=\"pane fluid\">\n<strong>Sono assicurati i lavoratori dipendenti, operai, apprendisti, impiegati tecnici che, all&#8217;interno dell&#8217;azienda svolgono di fatto attivit\u00e0 manuale lavorativa retribuita, utilizzando macchine, apparecchi, impianti, che li espongono al rischio.<\/strong><br \/>\nIl legislatore e la giurisprudenza hanno ampliato nel tempo l\u2019assicurazione anche ad altri lavoratori, modificando anche i requisiti richiesti, tenuto conto delle nuove tecnologie e processi lavorativi.<br \/>\nE\u2019 assicurato chi \u00e8 esposto al rischio anche se non partecipa materialmente alla lavorazione (rischio ambientale), e coloro che sono espressamente previsti dalla legge e che sono addetti a determinate attivit\u00e0 considerate rischiose.<br \/>\nGli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima sono assicurati presso l\u2019IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), secondo la normativa prevista per l\u2019INAIL.<br \/>\nI dipendenti pubblici, oltre ad avere la possibilit\u00e0 di riconoscimento di infermit\u00e0 dipendente da causa di servizio da parte delle proprie Amministrazioni, sono soggetti anche alla tutela assicurativa generale INAIL quando si trovino nelle condizioni previste dalla legge in quanto svolgono attivit\u00e0 rischiose.<br \/>\n<\/div>\n <div class=\"pane fluid\">\nIl lavoratore che si infortuna o contrae una malattia professionale, ha diritto alle prestazioni economiche dall\u2019INAIL, anche se il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo o non abbia mai denunciato il rapporto di lavoro. Il lavoratore deve comunque attivarsi presso l\u2019INAIL entro 3 anni dal giorno in cui \u00e8 avvenuto l&#8217;infortunio o si \u00e8 manifestata la malattia al fine di ottenere le prestazioni. <strong>L\u2019INAIL fornisce le prime cure, eventuali protesi, ecc..<\/strong> Gli eventuali ticket per le prestazioni sanitarie correlate all\u2019evento non si pagano.<br \/>\nAnche il lavoratore straniero, irregolarmente presente nel territorio italiano e di conseguenza con una posizione assicurativa non in regola, se si infortuna o contrae una malattia a causa del lavoro irregolarmente svolto, ha diritto alle prestazioni previste.<br \/>\n<\/div>\n <div class=\"pane fluid\">\nNell\u2019assicurazione<strong> INAIL sono compresi tutti gli infortuni che di verificano per una causa violenta in occasione di lavoro<\/strong>, dai quali derivi la morte, o una inabilit\u00e0 permanente, o una inabilit\u00e0 temporanea assoluta per pi\u00f9 di tre giorni.<br \/>\nNel caso di un evento d\u2019infortunio:<\/p>\n<p>Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell\u2019infortunio occorsogli, anche se di lieve entit\u00e0, non essendo evidenti, al momento, eventuali conseguenze future.<br \/>\nIl datore di lavoro deve denunciare all\u2019INAIL, entro 2 giorni, l\u2019infortunio con prognosi superiore ai tre giorni.<\/p>\n<p>Anche l\u2019infortunio accaduto durante il tragitto compiuto dall&#8217;assicurato per recarsi nel luogo di lavoro e dal luogo di lavoro alla propria abitazione, il cosi detto \u201cinfortunio in itinere\u201d, \u00e8 compreso nell\u2019assicurazione,al sussistere di determinate condizioni.<br \/>\n<\/div>\n <div class=\"pane fluid\">\nSi definisce <strong>Malattia Professionale,<\/strong> una malattia contratta nell\u2019esercizio del lavoro insorta per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo ed agisce lentamente nell\u2019organismo.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Malattia professionali tabellate<\/strong><br \/>\nSono considerate malattie professionali e possono essere quindi indennizzate, le malattie incluse in specifiche tabelle di legge e insorte entro un determinato periodo di tempo dall\u2019eventuale cessazione della lavorazione a rischio. Per il riconoscimento di queste malattie non occorre che il lavoratore fornisca delle prove, ma \u00e8 sufficiente che soffra di una delle malattie tabellate in rapporto all\u2019attivit\u00e0 svolta.<br \/>\nCon il Decreto del 11 marzo 2008, sono state aggiornate le tabelle delle malattie professionali, entrate in vigore il 22\/7\/2008. Tra le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti l\u2019inserimento delle malattie muscolo scheletriche da movimenti ripetuti, e\/o posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero e di tumori professionali finora non tutelati.<\/li>\n<li><strong>Malattie professionali non tabellate<\/strong><br \/>\nIn questi casi il lavoratore \u00e8 tenuto a dare la prova che la malattia di cui \u00e8 affetto \u00e8 originata da causa lavorativa. La Corte Costituzionale ha stabilito che possono essere indennizzate anche le malattie non previste dalla tabella, contratte in lavorazioni non tabellate o insorte anche oltre i periodi indicati dalla cessazione dell\u2019esposizione al rischio<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ad ogni modo , sia in caso di M.P. tabellata che M.P.non tabellata:<br \/>\nIl lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia stessa.<br \/>\nIl datore di lavoro deve denunciare all&#8217;INAIL entro 5 giorni da quando gli \u00e8 pervenuta la notizia, la malattia professionale del lavoratore, con il certificato medico.<br \/>\n<\/div>\n <div class=\"pane fluid\">\nDiverse sono le prestazioni economiche dell\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali erogate dall\u2019INAIL<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L\u2019indennit\u00e0 giornaliera per inabilit\u00e0 temporanea assoluta<\/strong><br \/>\nQuando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi in una inabilit\u00e0 temporanea assoluta al lavoro, viene erogata dall\u2019Inail l\u2019indennit\u00e0 nelle seguenti misure: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4\u00b0 al 90\u00b0 giorno; il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91\u00b0 giorno in poi, fino a guarigione clinica.<br \/>\nIl giorno dell\u2019infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro.<br \/>\nI contratti di lavoro generalmente prevedono integrazioni e criteri di erogazione di miglior favore da parte del datore di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Il Patronato ITAL con mandato di assistenza, pu\u00f2 intervenire nell\u2019interesse dell\u2019assistito chiedendo all\u2019INAIL il pagamento nei termini stabiliti, e richiedere il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa o in caso di ricaduta.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L\u2019indennizzo per danno permanete comprensivo del danno biologico<\/strong><br \/>\nPer gli eventi verificatisi dal 25.7.2000 in poi (entrata in vigore del Dlgs 38\/2000), al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrit\u00e0 psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, secondo il nuovo sistema:<br \/>\ndal 6% al 15% di invalidit\u00e0, indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base ad et\u00e0 e sesso);<br \/>\ndal 16% in poi, costituzione di una rendita, comprensiva di una quota per danno biologico e di una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali(retribuzione) delle menomazioni riportate.<\/li>\n<li><strong>L\u2019adeguamento dell\u2019indennizzo in capitale<\/strong><br \/>\nLa revisione dell\u2019indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l\u2019infortunio o 15 anni per la malattia professionale, pu\u00f2 avvenire una sola volta a richiesta dell\u2019interessato. Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, esclusivamente al fine di ottenere la costituzione della rendita (16%).<\/li>\n<li><strong>La rendita per inabilit\u00e0 permanente<\/strong><br \/>\nLavoratori che hanno subito un infortunio o denunciato una malattia professionale prima del 25\/7\/2000, hanno diritto alla rendita erogata secondo la precedente normativa, avendo riportato unainabilit\u00e0 permanente di grado compreso tra l\u201911% e il 100% della propria capacit\u00e0 lavorativa, calcolata in base al grado di inabilit\u00e0 e alla retribuzione percepita nell\u2019anno precedente l\u2019evento. Se riporta un grado di inabilit\u00e0 inferiore all\u201911% pu\u00f2 chiedere le revisioni in caso di aggravamento per ottenere la rendita.<\/li>\n<li><strong>L\u2019assegno funerario<\/strong><br \/>\nTale prestazione spetta ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. E\u2019 rivalutabile annualmente.<\/li>\n<li><strong>L\u2019assegno speciale continuativo mensile in caso di morte per cause estranee dall\u2019infortunio o malattia professionale<\/strong><br \/>\nI superstiti del titolare di rendita con un grado di inabilit\u00e0 non inferiore al 65%, deceduto per cause estranee all\u2019infortunio o alla malattia professionale, hanno diritto a questa prestazione.<br \/>\nSpetta anche qualora il titolare di rendita, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1\u00b0 gennaio 2007 aveva una inabilit\u00e0 non inferiore al 48% (valutazione effettuata in base al D.Lgs. 38\/00).<br \/>\nLa prestazione \u00e8 pari ad una quota parte della rendita di cui godeva l\u2019assicurato, nelle stesse misure previste per la rendita ai superstiti (coniuge e figli), che non posseggono determinati redditi.<br \/>\nLa domanda va presentata entro 180 giorni dal decesso, per non perdere il diritto alla prestazione.<\/li>\n<li><strong>La liquidazione in capitale<\/strong><br \/>\nSolo per i casi verificatisi fino al 24.7.2000, se, alla scadenza dei 10 anni per gli infortuni e dei 15 anni per le malattie professionali, l\u2019inabilit\u00e0 permanente residuata \u00e8 inferiore al 16%, l\u2019lnail provvede ad estinguere la rendita liquidando una somma corrispondente al valore capitale della stessa.<\/li>\n<li><strong>L\u2019assegno per l\u2019assistenza continuativa mensile<\/strong><br \/>\nSe la rendita deriva da menomazioni gravissime, appositamente riportate nella tabella allegata alla legge(es. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore), viene erogato questo assegno mensile, rivalutabile annualmente, per consentire la necessaria \u201cassistenza continuativa\u201d. Per gli eventi verificatisi dal 1\u00b0 gennaio 2007, il requisito non \u00e8 pi\u00f9 subordinato ad una invalidit\u00e0 permanente assoluta<\/li>\n<\/ul>\n<\/div> <div class=\"pane fluid\">\n<strong>I lavoratori assicurati e le attivit\u00e0 protette<\/strong><br \/>\nSono assicurati obbligatoriamente all\u2019INAIL tutti i soggetti previsti dalla legge, tra i quali i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; i proprietari, mezzadri, affittuari, loro &#8220;coniuge&#8221; e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, gli operai assunti a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti ed altri ancora.<br \/>\nSono tutelate tutte le lavorazioni agricole e forestali principali e secondarie, previste dalla legge.<br \/>\nSono considerate lavorazioni principali quelle inerenti alla coltivazione di fondi, orti e giardini, allevamento del bestiame, raccolta dei prodotti agricoli. Inoltre sono comprese le attivit\u00e0 relative alla coltivazione boschiva (piantagione, potatura, seminazione) taglio delle piante e loro trasporto.<br \/>\nLe lavorazioni secondarie sono tutte quelle connesse alle lavorazioni principali agricole e forestali quali preparazione e conservazione dei prodotti agricoli, allevamento custodia e governo degli animali, irrigazione e cura delle piante ecc..<\/p>\n<p><strong>La denuncia di infortunio e di malattia professionale<\/strong><br \/>\nLa nozione di infortunio sul lavoro in agricoltura \u00e8 identica alla normativa industriale, cos\u00ec come quella delle malattie professionali.<br \/>\nPer i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato l\u2019obbligo della denuncia all\u2019INAIL \u00e8 a carico del datore di lavoro, come per il settore industria.<br \/>\nPer i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) \u00e8 a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell\u2019infortunato, sia per il proprio infortunio che per quelli occorsi ai familiari coadiuvanti.<br \/>\nLa denuncia di malattia professionale, per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per i lavoratori autonomi spetta al medico che per primo ha fornito assistenza all\u2019interessato il quale ha l\u2019obbligo di trasmettere il certificato di denuncia all\u2019Inail.<\/p>\n<p><strong>Le prestazioni sanitarie e quelle economiche &#8211; loro automatismo<\/strong><br \/>\nAnche nel settore agricolo vige il principio della \u201cautomaticit\u00e0 delle prestazioni\u201d, con esclusione, dal 1\u00b0 gennaio 1998, dei lavoratori autonomi (es. coltivatori diretti), per i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche \u00e8 subordinato alla regolarit\u00e0 contributiva.<br \/>\nLe prestazioni sono identiche a quelle corrisposte ai lavoratori del settore industriale, con alcune differenze che riportiamo di seguito.<\/p>\n<p><strong>L\u2019indennit\u00e0 giornaliera per inabilit\u00e0 temporanea assoluta<\/strong><br \/>\nSegue le stesse modalit\u00e0 dell\u2019industria, calcolando le aliquote del 60% e del 75% secondo i seguenti criteri: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato sulla retribuzione effettivamente percepita; per i lavoratori autonomi sulla retribuzione giornaliera minima fissata per la generalit\u00e0 dei lavoratori dell\u2019industria.<\/p>\n<p><strong>Retribuzione per il calcolo delle rendite per inabilit\u00e0 permanente<\/strong><br \/>\nAnche al lavoratore agricolo che riporti una inabilit\u00e0 permanente a seguito di infortunio o malattia professionale, viene erogata una rendita secondo gli stessi criteri e modalit\u00e0 previsti per il settore industria.<br \/>\nDiversa \u00e8 la determinazione della retribuzione annua considerata per il calcolo delle rendite, che viene cos\u00ec calcolata: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro il minimale e massimale previsti annualmente per il settore industriale; peri lavoratori agricoli subordinati a tempo determinatosulla retribuzione annua convenzionale stabilita per il settore agricolo; per i lavoratori autonomi sul minimale previsto per i lavoratori dell\u2019industria.<\/p>\n<p><strong>Riscatto della rendita agricola<\/strong><br \/>\nI titolari di rendita possono ottenere, a determinate condizioni, la liquidazione in capitale degli ulteriori ratei di rendita loro spettanti. Le forme di riscatto previste sono due:<br \/>\nla prima riguarda le rendita per inabilit\u00e0 di grado non superiore al 20%, che possono essere riscattate quando sia trascorso un decennio dalla loro costituzione, a domanda dell\u2019interessato;<br \/>\nla seconda d\u00e0 facolt\u00e0 al lavoratore con coniuge e figli aventi diritto alle quote integrative, quando sia titolare di una rendita non inferiore al 50%, di richiedere il riscatto della rendita per investimenti e miglioramenti della propria attivit\u00e0. Per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonch\u00e9 le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2007, quest\u2019ultima richiesta pu\u00f2 essere avanzata dagli assicurati che presentino una menomazione dell\u2019integrit\u00e0 psicofisica di grado non inferiore al 35% (secondo i criteri fissati dal D.Lgs. 38\/00).<br \/>\n<\/div>\n <div class=\"pane fluid\">\n<strong>Infortuni in ambito domestico:assicurazione casalinghe\/i<\/strong><br \/>\nOgni anno si verificano nelle abitazioni un numero eccessivo di infortuni, \u00e8 quindi opportuno promuovere una informazione pi\u00f9 ampia sull\u2019\u201dAssicurazione delle casalinghe\u201d e agire sul fronte della prevenzione degli infortuni domestici.<br \/>\nLa legge 493\/99 prevede la tutela degli infortuni avvenuti in ambito domestico e interventi mirati alla prevenzione affidandola all\u2019Inail<\/p>\n<p><strong>Chi si deve assicurare<\/strong><br \/>\nDevono assicurarsi le donne o gli uomini, di et\u00e0 compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell\u2019ambiente in cui vivono.<br \/>\nSono esclusi coloro che sono occupati in attivit\u00e0 che comporti l\u2019iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.<\/p>\n<p><strong>Eventi tutelati<\/strong><br \/>\nSono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico, intendendo come tale la casa di abitazione e le sue pertinenze come il garage, la cantina, le parti condominiali, ecc., che determinino una inabilit\u00e0 permanente pari o superiore al 27%. Dal 17 maggio 2006 la tutela assicurativa \u00e8 stata estesa anche ai casi di infortuni mortali.<\/p>\n<p><strong>Le prestazioni erogate<\/strong><br \/>\n&#8211; La rendita per inabilit\u00e0 permanente.<br \/>\n&#8211; La rendita ai superstiti, qualora il decesso derivi direttamente dall\u2019infortunio. Viene corrisposto anche l&#8217;assegno funerario con le stesse modalit\u00e0 vigenti per il settore industria.<br \/>\nPer conseguire le prestazioni da parte dell\u2019Inail, \u00e8 necessario essere in regola con l\u2019iscrizione, non si applica infatti il principio della automaticit\u00e0 delle prestazioni, come in generale previsto per l\u2019assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.<\/p>\n<p><strong>Come ci si assicura<\/strong><br \/>\nPer assicurarsi si deve pagare un premio annuo di Euro 12,91, tranne i casi di esenzione per motivi di reddito. In caso di prima iscrizione, il pagamento del premio deve essere effettuato alla data di maturazione dei requisiti assicurativi, utilizzando l\u2019apposito bollettino. L\u2019importo non \u00e8 frazionabile su base mensile, ed \u00e8 deducibile ai fini fiscali.<br \/>\nLa scadenza per il rinnovo \u00e8 il 31 gennaio di ogni anno. A coloro che si sono gi\u00e0 iscritti l\u2019Inail invier\u00e0, entro la fine di ogni anno, una lettera con il bollettino precompilato.<br \/>\nSono esentati dal pagamento del premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l\u2019anno precedente non superiore a 4.648,11 Euro e se appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a 9.296,22 Euro. Per questi il premio \u00e8 a carico dello Stato. In caso di prima iscrizione gli interessati devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l&#8217;esonero. Chi si \u00e8 iscritto precedentemente con l\u2019autocertificazione, nel caso in cui rientri ancora nei limiti di reddito, resta automaticamente iscritto, nel caso invece li superi dovr\u00e0 pagare il premio entro il 31 gennaio.<br \/>\nSe \u00e8 venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per l\u2019assicurazione deve comunicare la variazione intervenuta all\u2019Inail, chiedendo la cancellazione con l\u2019apposito modulo predisposto.<\/p>\n<p><strong>La tutela del patronato ITAL-UIL<\/strong><br \/>\nLa modulistica \u00e8 reperibile presso le sedi del Patronato Ital-Uil, che offre tutela e assistenza gratuite a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni, ecc..<br \/>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il patronato ITAL Uil \u00e8 a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.<\/p>\n<p><strong>Rivolgiti all&#8217;ITAL troverai personale in grado di aiutarti a raccogliere la documentazione necessaria e seguiremo tutto l&#8217;iter della pratica, avvalendoci anche di Consulenti medico legali, sino al riconoscimento dell&#8217;origine professionale dell&#8217;infortunio o della malattia ed alla conseguente erogazione delle prestazioni da parte dell&#8217;INAIL. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Infortuni, malattie professionali La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. 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